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Statuto della Fondazione Campus - Studi del Mediterraneo

Allegato "A" N° 8.187/2.604
STATUTO

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Articolo 1
Costituzione
E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CAMPUS STUDI DEL MEDITERRANEO" con sede in Lucca, frazione Monte San Quirico, Via del Seminario, I, n° 790.
La fondazione prosegue, con gli stessi accreditamenti e senza soluzioni di continuità, l’opera svolta dall’Associazione “Campus-Studi del Mediterraneo” costituita con atto rep. n. 25.637 racc. n. 3.618 del Dott. Antonino Tumbiolo, notaio in Lucca.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Toscana.

Articolo 2
Scopi
La fondazione si propone, proseguendo nello scopo e nell’attività già della Associazione “Campus-Studi del Mediterraneo”, di promuovere iniziative culturali nel settore dell’istruzione superiore, che rispondano all’esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale e l’azione imprenditoriale e sociale. Per la realizzazione di tale scopo la Fondazione riunisce le risorse organizzative necessarie per:
- costituire e gestire Istituti per la formazione e l’istruzione;
- svolgere attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale;
- favorire e promuovere l’insediamento di centri studio e ricerca, seminari, laboratori, scuole e corsi universitari e di alta formazione come Master, corsi di specializzazione, progetti per il perfezionamento professionale e l’aggiornamento;
- intrattenere rapporti diretti, anche su base contrattuale, con Istituti Universitari ed Enti di Ricerca, loro consorzi e emanazioni, sia italiani che stranieri, per l’attivazione e lo svolgimento di corsi universitari di Master Universitari e non e di attività di ricerca e studio;
- promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di corsi universitari, di Master, Universitari e non, corsi di specializzazione e di attività di ricerca e studio od altre attività ad essi collaterali, autonomamente e/o in rapporto con Istituti Universitari ed Enti di Ricerca, italiani o stranieri, rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato di lavoro, contraddistinto da nuovi bisogni formativi sia per il settore pubblico che quello privato in termini di figure professionali competenti;
- sviluppare la formazione e l’istruzione, anche attraverso la progettazione, e la realizzazione di un sistema integrato di servizi e infrastrutture di supporto.
Per favorire le suddette iniziative, la Fondazione promuove, altresì, la realizzazione di opere e interventi quali, ad esempio, sedi per la didattica e per la ricerca, residenze per docenti e studenti, mense, infrastrutture, biblioteche e altri impianti per docenti, studenti e operatori, borse e assegni di studio per la frequenza dei corsi, studi e pubblicazioni.
In relazione al rilievo dei propri scopi statutari, la Fondazione si pone l’obiettivo di aggregare tutti i soggetti che, anche successivamente alla propria costituzione, ne condividono le finalità e si rendono disponibili a sostenere concretamente gli oneri anche economici.
La Fondazione, prioritariamente, si propone:
- di perseguire il corretto funzionamento – in termini gestionali (conduzione autorevole, equilibrio economico, controlli direzionali) ed operativi (efficacia, efficienza, flessibilità) – di corsi universitari, master universitari e non, corsi di specializzazione sostenendone l’affermazione e la crescita, partecipando alla costituzione e gestione e dotandosi di opportuni supporti infrastrutturali e logistici;
- di realizzare le necessarie ed opportune correlate attività strutturali;
- di realizzare e gestire immobili per residenze studentesche e attività formative di qualsiasi genere;
- di promuovere e sostenere, direttamente e indirettamente, programmi di ricerca tecnico-scientifica per l’innovazione;
- promuovere e realizzare al proprio interno un centro studi.

Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
a. partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, etc.) la cui attività sia rivolta, direttamente che indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
b. partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgono in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;
c. stipulare ogni altro atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo (anche da trascrivere in pubblici registri) con l’Università e loro Consorzi, enti pubblici, soggetti privati;
d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
e. stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutarie previste;
f. assumere prestiti dai fondatori istituzionali e non per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
g. svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7
Esercizio finanziario
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Gestione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

Articolo 9
Fondatori
Sono Fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 10
Partecipanti Istituzionali
Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio di Indirizzo secondo i criteri dallo stesso impartiti, gli Enti Pubblici, che contribuiscano al Fondo di Dotazione od al Fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso.
Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali Enti pubblici o istituzioni aventi sede all’estero.
I Partecipanti Istituzionali, mediante propri rappresentanti, compongono e costituiscono il Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 11
Partecipanti
Possono divenire Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Indirizzo secondo i criteri dallo stesso impartititi, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire per almeno un triennio al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Indirizzo stesso.
Possono essere nominati Partecipanti persone fisiche o giuridiche e enti aventi sede all’estero.
Il Consiglio di Indirizzo potrà nominare Partecipanti le persone fisiche o giuridiche o gli enti la cui partecipazione sia di particolare interesse per la Fondazione, indipendentemente dal versamento di un contributo in denaro o beni o servizi.

Articolo 12
Esclusione e recesso
Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza dei due terzi (2/3) l’ammissione e l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Il Consiglio di Indirizzo delibera a norma del successivo art. 15.

Articolo 13
Organi ed Uffici della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Consiglio di Sorveglianza, se nominato;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Presidente Onorario, se nominato;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti;
- l’Assemblea dei Partecipanti.
Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale, la Segreteria Amministrativa e il Coordinatore di Ricerca.

Articolo 14
Consiglio d'Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione.
In particolare provvede a:
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione;
- determinare i criteri ed i requisiti per la nomina dei Fondatori di cui all’art. 9, 2° comma, nonché dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, e procedere alla loro nomina;
- nominare il Presidente della Fondazione che assume la presidenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
- nominare, qualora ne ravvisi la necessità, un Presidente Onorario;
- nominare almeno un Vice Presidente determinandone le funzioni;
- nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Gestione ed, ove opportuno, su indicazione del Presidente, il Direttore Generale;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- nominare il Revisore dei Conti o il Collegio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.
Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero di membri variabile da cinque a quindici, così nominati:
- da quattro a dodici membri dai Fondatori nonché dai soggetti nominati tali ai sensi del precedente art. 9;
da uno a tre membri dall’Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 19.
Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei soli membri di spettanza dei Fondatori.
I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica tre anni e decadono alla scadenza.
I Fondatori ed i Partecipanti, tre mesi prima della scadenza dei componenti in carica, provvederanno, nella misura sopra definita, a designare i membri di propria spettanza.
Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente della Fondazione richiede al Socio avente diritto alla nomina di provvedere alla effettuazione della stessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviatagli mediante raccomandata A/R. Qualora l'avente diritto alla nomina non provveda entro il termine il Consiglio potrà nominare per cooptazione il Consigliere mancante, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.
La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Articolo 15
Convocazione e quorum
Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i membri del Consiglio di Indirizzo con mezzi idonei a garantire la tempestiva informazione degli interessati. Sono considerati mezzi idonei, oltre alla lettera, il telex, il messaggio telefax e il messaggio di posta elettronica, purchè esista la prova che la comunicazione è giunta all'indirizzo dei destinatari come dagli stessi comunicato alla Fondazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che potrà svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima.
In caso di necessità od urgenza, la comunicazione potrà avvenire tre giorni prima della data fissata.
Indipendentemente dall’espletamento delle formalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri, tutti i membri siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione, che potrà prevedere anche lo svolgimento della riunione per audioconferenza o videoconferenza. In caso di riunione per audioconferenza o videoconferenza, l’assemblea si considererà validamente costituita a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti chi presiede la riunione ed il soggetto verbalizzante.
Il Consiglio è validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Articolo 16
Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile da cinque a sette membri, compreso il Presidente della Fondazione, il quale ricopre l'incarico di Presidente dello stesso Consiglio di Gestione.
Gli altri membri sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell’atto costitutivo, restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili.
Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Gestione potrà provvedere alla nomina di altro membro in sostituzione del membro decaduto. Il membro così nominato rimarrà in carica fino alla prima successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, che dovrà ratificare con le maggioranze di cui al precedente articolo 15 la nomina effettuata in sostituzione del membro decaduto. In caso di ratifica il nuovo membro rimarrà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria attribuitigli dalla legge o dal presente statuto.
In particolare provvede a:
- proporre al Consiglio di indirizzo le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli Artt. 2 e 3;
- predisporre ed approvare il regolamento della Fondazione nonché il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed il programma di attività;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni nonché all’acquisto ed all’alienazione di beni immobili;
- proporre e deliberare modifiche statutarie;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente statuto;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio economico - finanziario;
- deliberare in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Articolo 17
Convocazione e quorum
Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o su richiesta di tre dei suoi membri.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i membri del Consiglio di Gestione con mezzi idonei a garantire la tempestiva informazione degli interessati. Sono considerati mezzi idonei, oltre alla lettera, il telex, il messaggio telefax e il messaggio di posta elettronica, purchè esista la prova che la comunicazione è giunta all'indirizzo dei destinatari come dagli stessi comunicato alla Fondazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di necessità od urgenza, la comunicazione potrà avvenire tre giorni prima della data fissata.
Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica - almeno tre membri compreso il Presidente - e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 18
Presidente della Fondazione Presidente Onorario
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione dei soci fondatori, fatta eccezione per il primo Presidente, il quale viene nominato nell’atto costitutivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare, nei limiti fissati dal Consiglio di Indirizzo, singoli compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, dal Vice Presidente.
Il Consiglio di Indirizzo, o i fondatori in sede di costituzione, possono nominare un Presidente Onorario della Fondazione, definendone i compiti e le funzioni.

Articolo 19
Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è costituita tra tutti i Partecipanti nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del precedente Articolo 10 e si riunisce almeno una volta l’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
All’Assemblea dei Partecipanti spetta il compito di eleggere fino a tre membri del Consiglio di Indirizzo.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.
L’Assemblea dei Partecipanti può riunirsi anche in forma plenaria non elettiva, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre ai Partecipanti, tutte le altre componenti e/o uffici della Fondazione nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione.
Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di Gestione può nominare un Comitato Organizzatore dell’Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

Articolo 20
Consiglio di sorveglianza
Il Consiglio di Sorveglianza, se nominato, è organo consultivo, di vigilanza e di garanzia della Fondazione ed è composto dai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali.
In particolare, il Consiglio di Sorveglianza ha il compito di:
- vigilare sulla conformità alla legge ed al pubblico interesse dell’attività della Fondazione;
- studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell’attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.
Tale organo, nell’espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione delle attività di quest’ultima.

Articolo 21
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di 11 membri, compreso il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale. Gli altri nove membri sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo tra personalità della comunità scientifica.
Si riunisce almeno una volta l'anno.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità numerica tra le diverse proposte espresse dagli intervenuti, il voto del Presidente ha valore dirimente. Il Comitato Scientifico formula proposte sulle attività ed esprime pareri consultivi sui programmi ed obbiettivi della Fondazione.

Articolo 22
Direttore Generale e Segreteria Amministrativa
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, fatta eccezione per il primo che è nominato nell’atto costitutivo, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori d'interesse della Fondazione. All'atto della nomina il Consiglio d'Indirizzo ne determina natura e qualifica del rapporto.
Il Direttore Generale resta in carica per tre esercizi ed è riconfermabile.
Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.
In particolare svolge i seguenti compiti:
- mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolge tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Gestione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;
- firma la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirige il personale della Fondazione e predispone l'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- individua il proprio vicario, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
La Segreteria Generale, diretta dal Direttore Generale, è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Gestione.
La Segreteria Generale è ufficio ausiliario interno alla Fondazione; per una efficace esecutività della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

Articolo 23
Coordinatore di Ricerca
Il coordinatore di ricerca, nominato dal Presidente, provvede a dare attuazione scientifica agli indirizzi culturali proposti dagli organi collegiali in ordine alle attività culturali e conseguentemente attiverà - d'intesa con il Presidente e, in caso d'istituzione dell'ufficio, con il Direttore Generale - le necessarie relazioni con enti e istituzioni individuate per la realizzazione dei progetti. Il Coordinatore di Ricerca partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico.

Articolo 24
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, fatta eccezione per il primo Revisore che è nominato nell’atto costitutivo, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
Con le stesse modalità viene nominato il Revisore dei Conti supplente, scelto anch'esso tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
Il Revisore dei Conti controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Il Consiglio d'Indirizzo si riserva di estendere la composizione dell'organo revisore dei conti fino ad un massimo di tre membri.

Articolo 25
Clausola compromissoria
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle che non possono costituire oggetto di clausola compromissoria, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, e dovrà altresì designare il Presidente del collegio.
Il Collegio dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto e determinerà anche la ripartizione delle spese dell’Arbitrato tra le parti.
Al procedimento arbitrale si applicano le norme del regolamento previsto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca e dalla relativa Camera Arbitrale, nonché le disposizioni degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile come modificati nel tempo.
Il Collegio avrà sede in Lucca.

Articolo 26
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 27
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


Fondazione Campus Studi del Mediterraneo
Iscrizione N° 551 Albo Persone Giuridiche della Regione Toscana del 25-10-06

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